CCNL Scuole Private (Fiinsei-Confal): sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settore



Il rinnovo prevede nuovi minimi e l’erogazione dell’Una Tantum entro il prossimo 31 dicembre


Il 28 ottobre 2025 Fiinsei, Confimprese Italia insieme a Ciu-UnionQuadri e Confal-Federazione Scuola hanno siglato il rinnovo contrattuale 2025/2028 che si applica ai dipendenti delle scuole di ogni ordine e grado associate a Fiinsei in Italia e all’Estero. Il contratto decorre dal 1° settembre 2025 e scade il 31 agosto 2028.


Tra le novità previste si segnalano incrementi retributivi e il pagamento dell’Una Tantum entro il 31 dicembre 2025.






































Livello Minimo mensile/orario Orario ordinario mensile
I Livello – Operai 1.350,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
Il Livello – Impiegato d’ordine 1.400,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
III Livello – Impiegato di concetto 1.500,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
IV Livello – Dirigenti servizi amministrativi 1.900,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
V Livello – Docenti di scuola dell’infanzia 1.480,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VI Livello – Docenti di scuola primaria 1.600,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VII Livello – Docenti di scuola secondaria di I e II grado 2.230,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VIII Livello – Dirigenti scuole di ogni ordine e grado 2.470,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li

Viene precisato che al docente con incarico di coordinatore delle attività didattiche deve essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che viene stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.


Entro il 31 dicembre 2025 è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 200,00 euro per il personale non docente al III livello impegnato per carchi di lavoro riguardanti l’adozione del registro elettronico, la pagella elettronica ed il protocollo informatico.


Inoltre, viene stabilito che il compenso da corrispondere ai personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in 18,20 euro


Per quanto concerne i contratti a tempo determinato, per il personale docente non abilitato è previsto che, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato al personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali. Inoltre, il contratto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe aventi ad oggetto l’incarico di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non può avere una durata superiore a 12 mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e ulteriormente fino all’espletamento delle procedure concorsuali che permettono il conseguimento dell’abilitazione. 
Per quanto riguarda, invece, l’apprendistato professionalizzante, la durata per il IV livello è fissata in 36 mesi
Inoltre, sono previsti aumenti per l’indennità dei congedi parentali è pari a:
80% ai lavoratori dipendenti che finiscono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023;
– 80% ai lavoratori dipendenti che concludono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024. 
Per ottenere l’indennità più alta, il congedo parentale deve essere utilizzato entro il 6° anno di vita del bambino (oppure entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, ma comunque non oltre il compimento dei 18 anni). L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. L’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.

Nuovo bonus mamme: altre istruzioni dall’INPS

Precisati i termini di presentazione delle domande (INPS, messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289).

Dopo la recente circolare n. 139/2025, l’INPS fornisce ulteriori istruzioni in materia di integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, fornendo ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande. In particolare, facendo seguito alle istruzioni già fornite con la circolare n. 139/2025, l’Istituto precisa ulteriormente quali sono i termini di presentazione delle domande.

Infatti, considerato che il termine per la presentazione delle domande (40 giorni dalla data di pubblicazione della citata circolare n. 139/2025) scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, o entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

Il servizio per l’invio delle domande è accessibile sul sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”. Le lavoratrici interessate possono inoltrare l’istanza anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Successivamente, nell’ambito del medesimo servizio, è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

 

 

CCNL Enti Locali: siglata la pre-intesa del contratto



Previsti aumenti economici, nuovi diritti e maggiori tutele


Il 3 novembre 2025 le Parti sociali hanno firmato la pre-intesa di rinnovo per il contratto del comparti Enti Locali per il triennio 2022-2024. 


Tra le novità previste, l’intesa introduce la possibilità di articolare le 36 ore su 4 giorni e il riconoscimento del buono pasto anche ai lavoratori in smart working.


Vengono, inoltre, ampliate le tutele per i dipendenti in tema di maternità, paternità, congedi e benessere lavorativo. Uno degli interventi più significativi è la previsione del patrocinio legale a carico dell’ente in tutti i gradi di giudizio per i dipendenti che subiscono aggressioni da parte di terzi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.


Sul fronte economico, il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili pari a 136,76 euro lordi per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140,00 euro mensili.


Si riportano di seguito i nuovi valori tabellari.






















Area Dal 1.1.2024 Dalla decorrenza del conglobamento indennità di comparto
Funzionari ed Elevata Qualificazione 24.941,67 25.114,11
Istruttori 22.986,59 23.138,75
Operatori Esperti 20.452,55 20.583,23
Operatori 19.645,43 19.753,07

 

CCNL Laterizi Industria: siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 205,00 euro e maggiori tutele per i lavoratori del settore

Lo scorso 31 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti datoriali Confindustria Ceramica-Raggruppamento Laterizi e Assobeton hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 30 settembre 2025.

Nonostante la proposta di validità quadriennale dell’accordo, è stata mantenuta la vigenza triennale per garantire un aggiornamento più rapido dei termini contrattuali.

Al fine di fronteggiare l’inflazione e recuperare parte del potere d’acquisto perso nel triennio precedente, l’accordo prevede un aumento economico complessivo a regime di 205,00 euro che corrisponde ad un incremento percentuale del 14,7%.

Tale aumento sarà erogato in 4 tranches:

90,00 euro da ottobre 2025;

55,00 euro da luglio 2026;

55,00 euro da luglio 2027;

5,00 euro da luglio 2028.

L’accordo prevede, inoltre, un aumento del contributo a carico dell’azienda, in favore del Fondo Pensione Arco, dello 0,20% (0,10% dal 1° luglio 2026 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) . Tale contributo dovrà essere versato in 2 tranches, portando il totale al 2%.

Dal 1° gennaio 2026 il suddetto rinnovo prevede, in merito all’Assistenza Sanitaria Altea, un incremento di 5,00 euro mensili a carico delle aziende, portando il totale a 15,00 euro. Tale incremento permette ai lavoratori di accedere ad un migliore piano sanitario.

Sia i sindacati che le Parti datoriali hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto.

 

Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, ai sensi del principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 deve intendersi sostitutiva di quella precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 279).

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, riconosce un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta in argomento spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi (cfr. circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023):

– sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra citati.

Con riferimento alla particolare fattispecie in esame, al fine di verificare l’applicabilità dell’Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell’Istante, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, il quale ha affermato che l’Istante per tutto il triennio 2022-2024, è stato ammesso al contributo per il settore ”centri di produzione” prime istanze triennali, ambito Musica, ex art. 21bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021 e precedentemente, lo stesso è risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV. Per il triennio 2025 2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l’anno 2025 per il settore ”centri di produzione” organismo che può essere qualificato come naturale evoluzione delle società concertistiche nell’ambito musica, in quanto ospita e produce concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 e per il settore ”festival di musica” prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024.

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura ha chiarito che ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente.

Dunque, sulla scorta della complessiva attività svolta dall’Istante nel corso del tempo, potrebbe ritenersi che l’Associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo e rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus.